26 Giugno 2019
Accordo sul reclutamento: ecco alcune Faq
I docenti delle GaE si vedranno superati dai nuovi abilitati della procedura straordinaria?
NO! I docenti GaE continuano ad avere loro riservato il 50% delle assunzioni (secondo le vecchie regole)
Allora, i docenti (vincitori ed, eventualmente, idonei) dei concorsi precedenti saranno superati dai partecipanti alla fase straordinaria?
NO! Le assunzioni in ruolo continuano a seguire le regole previste dal D.Lgs.59/17:
•1° i docenti (compreso gli idonei) del concorso 2016;
•2° i docenti FIT 2018
•3° i docenti del concorso ordinario e della procedura straordinaria 2019
I posti riservati alle GaE (50%), in caso di esaurimento delle graduatorie, come saranno trattati?
Per non alterare i diritti di precedenza, i posti avanzati dalle GaE, in caso di esaurimento delle graduatorie, passeranno al canale del concorso e si aggiungeranno a quelli ad esso destinati. Sono fatte, quindi, salve le scansioni di assunzioni previste.
Per partecipare al percorso abilitante speciale (PAS) è necessario il servizio specifico nella classe di concorso?
NO! Per partecipare al PAS è necessario possedere tre annualità di servizio anche non specifico (negli ultimi 8 anni) effettuate nella scuola secondaria statale (anche su sostegno senza titolo), paritaria o nei percorsi di IeFP (limitatamente al biennio per l’assolvimento dell’obbligo scolastico). Possono inoltre partecipare al PAS i docenti già di ruolo e i dottori di ricerca (questa ultima categoria senza il requisito del servizio).
E’ valutabile, quale requisito, solo la supplenza intera (01/09 – 30/06?)
No! Gli anni scolastici valutabili sono quelli di almeno 180 giorni complessivi di servizio, oppure quelli relativi a supplenze dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale senza soluzione di continuità.
Per accedere ai percorsi abilitanti speciali (PAS) è valutabile il servizio nella scuola paritaria?
SI! I PAS sono riservati a tutti i docenti della scuola secondaria con 36 mesi di servizio prestato sia nelle scuole statali, sia nelle paritarie nonché nei percorsi di IeFP limitatamente a quello relativo al soddisfacimento dell’obbligo scolastico. Possono partecipare al percorso abilitante speciale (PAS) anche i docenti già di ruolo ed i dottori di ricerca (questi ultimi senza il requisito del servizio)
Sono un insegnante di ruolo. Potrò partecipare ai percorsi abilitanti speciali (PAS) per altra classe di concorso per cui posseggo il titolo?
SI! Al percorso abilitante speciale (PAS) può partecipare il personale docente di ruolo che abbia i requisiti richiesti
Ho conseguito un dottorato di ricerca ma non ho mai insegnato nelle scuole. Potrò partecipare ai percorsi abilitanti speciali (PAS)?
SI! La procedura è prevista anche per questa tipologia di personale in deroga ai 36 mesi di servizio
Ho conseguito un dottorato di ricerca e non ho lavorato nella scuola statale (comunque non per 36 mesi). Dopo aver conseguito l’abilitazione tramite il PAS potrò partecipare alla procedura di stabilizzazione straordinaria?
NO! La procedura di stabilizzazione è riservata al personale con 36 mesi di servizio nella scuola statale.
Sono un docente con 36 mesi di servizio nella sola scuola statale. Una volta conseguito il PAS che succede?
Il docente può partecipare, contemporaneamente alla frequenza del PAS, alla procedura straordinaria (concorso straordinario) finalizzata alla stabilizzazione del personale docente con servizio prestato presso le sole scuole statali. In ogni caso, l’abilitazione conseguita con il PAS darà titolo all’iscrizione in II fascia nelle graduatorie di istituto.
Sono un docente di ruolo. Una volta conseguito il PAS potrò partecipare al concorso straordinario?
NO! La partecipazione alla procedura straordinaria è riservata esclusivamente alla stabilizzazione del personale docente precario con 36 mesi di servizio nelle sole scuole statali. Potrà partecipare, però, alla mobilità professionale.
Sono un dottore di ricerca. Una volta conseguito il PAS potrò partecipare al concorso straordinario?
NO! La partecipazione alla procedura straordinaria è riservata alla stabilizzazione del personale docente con 36 mesi di servizio prestato presso le sole scuole statali.
da: CISL Scuola

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