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20 Marzo 2018

Commissioni maturità 2018: no ai dirigenti del primo grado

Non potranno presentare domanda da quest’anno i dirigenti delle scuole secondarie del primo ciclo

Emanata la Circolare n. 4537 relativa alla formazione delle Commissioni di esame. Come temevamo e nonostante le richieste e le precisazioni preventive già presentate dalle organizzazioni sindacali – le ultime in ordine di tempo nell’incontro sulla semplificazione – il MIUR ha voluto impedire ai dirigenti degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado di inoltrare la domanda per la Presidenza delle Commissioni degli esami di Stato, lasciando invece questa facoltà ai dirigenti dei circoli didattici. Leggiamo infatti nel testo che hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti tra gli altri “i dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”.
La possibilità di presentare domanda è invece preclusa ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado. Nel motivare l’esclusione il MIUR richiama espressamente l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017. La previsione normativa assegna infatti la Presidenza della Commissione d’esame nella scuola secondaria di primo grado direttamente al dirigente scolastico della stessa istituzione. Da questo il MIUR fa derivare l’impossibilità di chiedere la Presidenza della Commissione nel secondo ciclo d’istruzione, essendo il dirigente impegnato nella sua scuola. L’interpretazione non è affatto condivisibile. Il MIUR infatti non considera che il medesimo articolo del decreto disciplina il caso di assenza, reggenza ed impedimento, prevedendo la sostituzione con un docente collaboratore. L’impedimento appunto può ben essere costituito dall’assegnazione ad altro incarico di presidenza di Commissione, nella scuola secondaria di secondo grado.
Anche nel definire le modalità di costituzione delle commissioni del secondo ciclo il Dlgs. prevede che presso l’Ufficio scolastico regionale sia istituito l’elenco dei Presidenti di Commissione, cui possono accedere “dirigenti scolastici”, senza alcuna distinzione, purché in possesso di requisiti definiti a livello nazionale. Per requisiti non può certo intendersi l’assegnazione ad un istituto di scuola primaria piuttosto che l’assegnazione ad un istituto di scuola secondaria di primo grado, quanto il possesso di titoli, ad esempio – come peraltro previsto – l’abilitazione.
A nostro parere dunque il MIUR ha travisato il significato della norma facendone discendere delle preclusioni completamente estranee alla volontà del legislatore, come d’altra parte si può evincere anche dalla lettura della Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo 62/2017.
Nei prossimi giorni valuteremo le azioni da intraprendere, ritenendo non ammissibile che ai dirigenti scolastici sia impedito l’accesso all’Albo regionale in ragione di motivazioni non previste nel decreto legislativo.

Fonte dell’articolo: CislScuola



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ProfessioneDocente

Per qualsiasi conseguimento di una nuova maturità, anche se in possesso di altro diploma, bisogna fare un esame integrativo che verrà stabilito dalla scuola dove si presenta la domanda.

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