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23 Agosto 2022

Concorsi scuola: dai Dirigenti ai DSGA, dall’educazione motoria per la Primaria al TFA sostegno e concorso IRC. Cosa ci aspetta per il 2022

Concorsi scuola: dai Dirigenti ai DSGA, dall’educazione motoria per la Primaria al TFA sostegno e concorso IRC. Cosa ci aspetta per il 2022

23 August 2022

Il prossimo Governo si troverà come prima cosa sul tavolo il dossier dei concorsi per la scuola. Molti i partiti che in questi giorni promettono regolarità nei bandi e relative assunzioni. Ecco cosa ci aspetta tra il 2022 e il 2023

Concorso insegnanti di religione cattolica

Procedura straordinaria

Il Ministero potrà bandire una procedura straordinaria per i candidati in possesso del titolo previsto dal DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali.

Alla procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.

La prova

Sarà soltanto orale e di carattere didattico-metodologica

Procedura ordinaria

Il requisito principale di accesso è il possesso per i candidati della certificazione dell’idoneità diocesana: “è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso”.

Prevede la copertura del 50 % dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici per il triennio 2022/2023 e 2024/2025;

Corso di preparazione al concorso per insegnanti di Religione cattolica – Iscriviti entro Febbraio 2021 per aderire alla Promozione

Concorso dirigenti

Sulla base della bozza di regolamento, sarà ammesso a partecipare al concorso dirigenti scolastici, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

  • laurea magistrale;
  • laurea specialistica;
  • diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  • diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Da precisare che i titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

Inoltre, il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Il regolamento precisa che ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

Sono considerati validi, ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Prove previste

L’eventuale prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.

Prova scritta computer based verterà su quesiti a risposta aperta (cinque) con due quesiti di inglese. La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR

La prova orale consiste in:

a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico

b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

Corso di formazione per il concorso a dirigente

Concorso educazione motoria Primaria

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di 24 CFU/CFA  nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche più una delle seguenti lauree:

  • laurea magistrale LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»
  • laurea magistrale  LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
  • laurea magistrale  LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
  • titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del DM 9 luglio 2009
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

Le prove

Il concorso si articola in: prova scritta; prova orale; valutazione dei titoli

Corso di formazione per il concorso motoria alla Primaria

Concorso DSGA

Possono partecipare al concorso coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
  • diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 102, 57,60,70,88,89, 99
  • lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Possono inoltre partecipare, in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore (01/01/2018) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi. Si tratta dei cosiddetti facenti funzione.

Le prove

Il concorso si articola in: un’eventuale prova preselettiva (qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili)

due prove scritte: una costituita da sei domande a risposta aperta; una di carattere teorico-pratico consistente nella risoluzione di un caso concreto

una prova orale

TFA sostegno VIII ciclo

L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del DM n. 92/2019, avviene in seguito al superamento delle seguenti prove:

  1. test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); Leggi chi non sostiene il test preselettivo
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
  3. prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Chi non sostiene le prove d’accesso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Alla normativa “ordinaria” si è aggiunta la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022).

Sino al 31 dicembre 2024 accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. 

Precisiamo che:

  1. la misura è rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato (presso le scuole statali);
  2. gli interessati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione; su questo punto vedi Precari con 3 anni di servizio accedono direttamente al Tfa sostegno, Pittoni (Lega) precisa: “Non serve l’abilitazione”
  3. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni);
  4. l’accesso sarà limitato, nel senso che vi sarà un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione;
  5. corsi si svolgeranno in presenzauna parte del corso, relativo ad attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio, potrà essere svolto in modalità telematica in misura non superiore al 20% del totale.

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione. 

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso. Per approfondimenti

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