3 Luglio 2019
Concorso dirigenza, cosa dice la sentenza del TAR Lazio
Una scheda di approfondimento della CISL Scuola
La sentenza del 2 luglio riguarda il ricorso presentato da una candidata al concorso che non ha superato la prova scritta computerizzata svoltasi il 18 ottobre 2018.
I contenuti del ricorso e della sentenza
La ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- Decreto MIUR del 27 marzo 2019 contenente l’elenco dei candidati ammessi all’orale
- Verbale dei Carabinieri del 26 marzo 2019 sulle operazioni di scioglimento dell’anonimato con l’abbinamento informatizzato elaborato/candidato
- Verbale n. 7 del 27 febbraio 2019 della 18^ sottocommissione recante la correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente
- Verbale di assegnazione delle prove scritte a ciascuna commissione
- Verbale d’aula del 18 ottobre 2018, giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova
- Verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della seduta plenaria della commissione madre e delle sottocommissioni in cui sono stati tra l’altro validati i contenuti della prova di accertamento della lingua inglese, l’approvazione della griglia di valutazione delle prove scritte
- Provvedimento MIUR di adozione del software per la gestione dell’intera procedura concorsuale con particolare riguardo alla procedura computerizzata della prova scritta e successiva correzione
- Avviso MIUR di rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna
- Avviso MIUR del 6 dicembre 2018 per lo svolgimento della prova scritta dei candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti cautelari
- Nota MIUR del 18 settembre 2018 sulle modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata
- Decreto MIUR del 19 luglio 2018 con la nomina della commissione e i successivi decreti di nomina delle sottocommissioni e surroghe
- Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta, dei quadri di riferimento delle prove per la costruzione e valutazione della prova scritta ad opera del comitato tecnico scientifico
- D.M 3 agosto 2017 (Regolamento) nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta
- DDG del 23 novembre 2017 (bando) nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta e il punteggio minimo per il suo superamento
- D.M 22 dicembre 2017 recante istituzione del Comitato tecnico scientifico
- DDG 31 dicembre 2018 di nomina delle sottocommissioni
I motivi del ricorso e la conseguente pronuncia riguardano:
- La censura della ricorrente secondo la quale il voto numerico non sintetizza adeguatamente il giudizio della commissione per mancanza di oggettivi parametri di valutazione. Il Tar ritiene infondata la censura in quanto la commissione disponeva di chiari e dettagliati parametri
- La denuncia di inadeguatezza del funzionamento del software in occasione della prova scritta. Il TAR ritiene infondata la censura per mancanza di prove oggettive sulle denunciati disfunzioni
- La censura riguarda un difetto di imparzialità dovuto al condizionamento dovuto alla conoscenza della valutazione dei quesiti relativi alla conoscenza della lingua inglese preventivamente alla valutazione delle restanti quesiti. Il TAR dissente dalla censura avanzata ritenendo ininfluente ai fine dell’imparzialità la correzione delle prove automatiche prima di quelle soggette a margini discrezionali
- La censura riguarda l’effettuazione della prova in date differenti per i candidati della Sardegna. Il TAR respinge la doglianza in quanto riconosce che in casi di eccezionalità si possa derogare al principio di unicità della prova
- La censura riguarda la violazione del principio dell’anonimato nella procedura di abbinamento del codice personale alle generalità del candidato. Il TAR respinge la censura in quanto priva di fondamento
- La censura riguarda la mancanza di apposizione della data da parte delle sotto-commissione nei verbali di correzione delle prove scritte. Il TAR ritiene priva di fondamento la doglianza in quanta trattasi di mera irregolarità ininfluente sulla corretta valutazione
- La censura riguarda la disomogeneità nelle condizioni di svolgimento della prova scritta relativamente alla vigilanza e all’uso dei testi ammessi. Il TAR respinge la doglianza
- La censura riguarda la disomogeneità della percentuale degli ammessi e del voto medio attribuito tra le diverse sottocommissioni. Il TAR respinge la doglianza
- La censura riguarda l’erronea compilazione di due quesiti. Il TAR respinge e si pronuncia sulla insindacabilità dei giudizi tecnico discrezionali salvo illogicità e irragionevolezza accertate
- La censura riguarda la composizione del comitato tecnico scientifico per la presenza di componenti incompatibili. Il TAR respinge la doglianza
- La censura riguarda la regolarità seduta del 25 gennaio 2019 nella quale sono stati definiti i criteri per la valutazione delle prove scritte. A tale riunione hanno partecipato anche componenti delle sottocommissioni che risultano in condizione di incompatibilità. Il TAR accoglie la doglianza ritenendo che la presenza illegittima di membri incompatibili si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni in quanto i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi definiti in quella sede erano stati adottati da un organismo illegittimamente formato con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale
In conclusione, su 11 doglianze il TAR ne riconosce fondata una sola, riguardante la presenza di membri incompatibili in tre commissioni.
Tale presenza nella seduta in cui sono stati definiti i criteri di valutazione della prova scritta compromette, secondo il TAR, l’intera procedura.
Quali scenari sono possibili
La pronuncia del TAR costituisce il primo grado di giudizio. Il MIUR ricorrerà immediatamente in appello al Consiglio di Stato per ottenere in via cautelare la sospensiva del provvedimento del TAR, astenendosi nel frattempo dall’applicazione immediata della sentenza e procedendo con gli orali già calendarizzati.
Nel caso il Consiglio di Stato non accolga la richiesta di sospensiva del Miur, la sentenza andrà applicata: resta da chiarire al più presto se la fase riguardante la prova preselettiva, non impugnata dalla ricorrente, possa essere salvaguardata, trattandosi di una fase della procedura in cui gli elementi di asserita illegittimità non risultavano ancora sussistenti; è bene precisare, peraltro, che l’operato della Commissione della cui costituzione si dichiara l’illegittimità, non riguarda in alcun modo la prova preselettiva .
E’ indubbio invece che l’applicazione della sentenza renderebbe nulle tutte le procedure relative alla valutazione della prova scritta e alla successiva prova orale.
La decisione sull’istanza di sospensiva cautelare dovrebbe essere assunta dal Consiglio di Stato in tempi rapidi.
In caso di sospensiva e in attesa del pronunciamento di merito sarà possibile proseguire nelle operazioni conclusive del concorso, compresa l’approvazione della graduatoria di merito e l’assunzione dei vincitori.
da: CISL SCUOLA

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