I docenti che si preparano a presentare domanda di partecipazione al concorso ordinario per concorrere a 587 posti di dirigente scolastico si trovano davanti a un nuovo dubbio, relativo, questa volta, alla dichiarazione di avere prestato servizio senza demerito o lodevole.
Un primo dubbio aveva riguardato la novità di dichiarare obbligatoriamente non il normale indirizzo di posta elettronica, bensì quello di posta elettronica certificata (PEC) che i candidati, passata la prima sorpresa e avuto il chiarimento per ottenerla, come indicato anche nel corso del webinar di Tuttoscuola, hanno provveduto (o stanno provvedendo) ad acquisire.
Ma la dichiarazione di servizio senza demerito o lodevole ha creato un nuovo disorientamento.
Senza demerito o lodevole non sono forse la stessa cosa?
Il chiarimento è venuto direttamente dal Ministero con una nota (prot. 823 del 5 gennaio 2024), Ufficio III della Direzione Generale del Personale scolastico, in risposta a un preciso quesito inoltrato.
“Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che l’aver prestato servizio senza demerito (il quale non ha dato luogo a particolari provvedimenti disciplinari) è diverso dall’aver prestato un “lodevole servizio”. Con tale locuzione, infatti, si definisce “lodevole” la qualità del servizio svolto dal dipendente.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta condizione quale titolo di preferenza nei pubblici concorsi, occorre essere in possesso di una apposita dichiarazione del Dirigente competente”.
Firmato Il Dirigente
Luca Volonté
Chiarito, dunque il dubbio, è bene precisare che la dichiarazione di servizio lodevole vale come precedenza a parità di punteggio
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Concorso ordinario DS 2023: servizio senza demerito o lodevole?
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