17 Gennaio 2019
Docente licenziata per aver diffamato un DS e compromesso il clima di lavoro
I licenziamenti nel settore della scuola, esistono, ma sono un numero, ad oggi, per fortuna, non importante
da Orizzontescuola
di Avv. Marco Barone
Fatto
N.G. è stata licenziata senza preavviso ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, nel 2014 . Il licenziamento è stato adottato a seguito di contestazione disciplinare avente ad oggetto una serie di addebiti, costituiti essenzialmente, e sinteticamente, nell’aver tenuto gravi condotte moleste, ingiuriose e lesive della dignità del dirigente scolastico, nell’aver fatto affermazioni diffamatorie lesive della dignità del dirigente scolastico scrivendo a più soggetti; nell’aver accusato il dirigente scolastico di palese attività persecutoria nei suoi confronti; nell’aver fatto intervenire inutilmente presso la scuola forze dell’ordine senza consultare la fiduciaria del plesso e il dirigente scolastico; nell’aver tenuto una condotta minacciosa e intimidatoria nei confronti degli alunni, delle loro famiglie e dei colleghi, nell’aver così pregiudicato l’ordinato svolgimento dell’attività scolastica e la serenità del clima di lavoro; per la sua condotta era stata già sottoposta a procedimenti disciplinari e le erano state irrogate sanzioni; i fatti contestati con la lettera di addebito che aveva preceduto il licenziamento erano stati accertati in sede ispettiva, attraverso l’esame della documentazione scolastica e l’audizione dei colleghi, dirigenti scolastici e familiari dei bambini.
Il licenziamento è stato confermato in tutti i gradi di giudizio.
Sull’attendibilità del rapporto ispettivo e sulla qualifica dell’ispettore scolastico
Alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte il rapporto ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass.17/12/2013, n. 28126, non massimata; Cass. 6/9/2012 n. 14965; Cass. 10/11/2010, n. 22862); in particolare, si afferma che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 22/02/2005, n. 3525; Cass. 06/06/2008, n. 15073; Cass. 7/11/2014, n. 23800); non pare poi esservi dubbio che agli ispettori scolastici, nell’esercizio delle attività di verifiche e ispezioni, va riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p., in ragione della funzione esercitata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e l’inquadramento organico degli ispettori nell’ambito del medesimo (sulla qualifica di pubblici ufficiali degli insegnanti, v. Cass. pen. 3/4/2014, n. 15367; Cass. pen. 20/3/2008, n. 12419);pertanto, i verbali redatti da tali ispettori nell’esplicazione delle funzioni di rilievo e di controllo loro attribuite hanno il valore probatorio di cui all’art. 2700 c.c.;
Sul ne bis in idem
I fatti denunciati e contestati non erano già stati sanzionati. Al riguardo è opportuno ricordare che il principio del ne bis in idem non può essere invocato quando le condotte, benchè della stessa indole di quelle che abbiano già formato oggetto di un precedente procedimento, siano tuttavia diverse per le particolari circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse.
Per il resto sono stati confermati i fatti di cui all’oggetto dei vari procedimenti disciplinari con la conferma del licenziamento.
Fonte dell’articolo: Orizzontescuola

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