Diventare docenti

29 Marzo 2023

Ho dubbi che un iscritto GPS abbia i titoli necessari, è legittimo chiedere copia dei contratti e della documentazione? Cosa dicono i giudici

Ho dubbi che un iscritto GPS abbia i titoli necessari, è legittimo chiedere copia dei contratti e della documentazione? Cosa dicono i giudici

29 March 2023

Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto all’accesso agli atti chiesti, ai sensi della legge n. 241/90, con istanza inoltrata all’Amministrazione resistente, sulla quale si è formato il silenzio-rigetto previsto ex lege, con discendente condanna di quest’ultima a rendere accessibile la documentazione chiesta. Con sentenza N. 01478/2023 il TAR del Lazio accoglie il ricorso, vediamo il perchè.

La questione
Parte ricorrente risulta essere stata inserita nella seconda fascia delle GPS , per una classe di concorso specifica e sostiene che non siano stati mai attivati dal Ministero intimato dei percorsi abilitanti, dubitando quindi della legittimità delle iscrizioni dei docenti inseriti nella prima fascia dei medesimi elenchi graduati. Al fine di verificare tale circostanza, dunque, ha domandato l’accesso ai seguenti documenti: –

copia delle domande di inserimento in GPS e dei titoli di abilitazione di tutti i docenti inseriti in prima fascia Gps classe di concorso interessata; – copia dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei soggetti summenzionati inseriti nelle graduatorie Gps- copia dei contratti stipulati da altri docenti di prima fascia per l’a.s. 2022/2023.. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio solo formalmente.

Illegittimo il silenzio della PA verso la richiesta degli atti per verificare la corretta formazione delle GPS
Il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso formulata, risulta essere lesivo del diritto del ricorrente di verificare l’operato della p.a. nella formazione della prima fascia delle GPS, tenuto conto che l’eventuale illegittima composizione delle stesse, mediante l’inserimento di docenti non in possesso di valido titolo abilitante all’insegnamento nella classe di concorso di riferimento, recherebbe un indubbio nocumento allo stesso, che si vedrebbe scavalcato da diversi soggetti ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supplenza. Dunque il TAR riconosce in capo all’istante la fondatezza della sua richiesta di accesso agli atti. Affermandosi che parte ricorrente debba essere ritenuta come titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti chiesti, così come contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo. Peraltro, con particolare riferimento alla documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione, nel caso di specie, il Collegio non rileva la sussistenza di nessuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente escluso la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso, indicati dall’art. 24 della legge n. 241/90, non ravvisandosi neppure la presenza di interessi pubblici rilevanti, anch’essi tipizzati dalla normativa richiamata, che possano far ritenere necessario posticipare l’esercizio dell’anzidetto diritto di accesso. Del resto, conclude il TAR, a fronte della formazione del silenzio-rigetto in seguito alla presentazione della succitata istanza di parte, l’Amministrazione si è costituita solo formalmente nell’odierno giudizio, senza nulla eccepire in ordine alle doglianze prospettate con l’atto introduttivo del giudizio. Così statuendo: Per quanto precede, il ricorso proposto va accolto, con discendente obbligo dell’Amministrazione di garantire l’accesso agli atti chiesti dalla parte ricorrente.

Quali sono i documenti che possono essere negati dall’accesso agli atti?

L’articolo 24 della legge 241/90 elenca nello specifico quanto segue:

a)  i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranita’ nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all’espletamento del relativo mandato.

, https://www.orizzontescuola.it/ho-dubbi-che-un-iscritto-gps-abbia-i-titoli-necessari-e-legittimo-chiedere-copia-dei-contratti-e-della-documentazione-cosa-dicono-i-giudici/, Diventare Insegnanti,

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