17 Marzo 2019
Il docente in part time è tenuto a partecipare alle attività collegiali della scuola
Il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per il proprio l’insegnamento
La ricorrente sosteneva che:
la normativa contrattuale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rapporto di lavoro a tempo parziale la distribuzione predeterminata dell’orario lavorativo è essenziale, in quanto finalizzata a consentire al prestatore la libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa, e ad assicurare allo stesso la possibilità di ricercare altre occupazioni, con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale;
il contratto collettivo, nella parte in cui per gli istituti normativi non espressamente disciplinati rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, deve essere interpretato coerentemente con la richiamata “compatibilità” e, quindi, in modo da garantire la necessaria predeterminazione temporale della prestazione, con la conseguenza che l’obbligo di prestare le attività funzionali all’insegnamento può essere imposto al docente a tempo parziale solo qualora dette attività ricadano nei giorni indicati nel contratto individuale;
anche l’ordinanza ministeriale, nella parte in cui prevede che restino fermi gli obblighi di lavoro previsti dagli artt. 40 e 42, commi 2 e 3, del CCNL 1995, deve essere interpretata alla luce del criterio di compatibilità imposto dalle parti collettive, giacché il CCNL richiama l’atto unilaterale del Ministro competente solo in Corte di Cassazione – copia non ufficiale ‘relazione ai criteri e alle modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e non rinvia a quest’ultimo per la disciplina dei tempi e modi di svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento;
I Giudici Sezione Lavoro della Suprema Corte, con Ordinanza del 14/03/2019, hanno rigettato il ricorso e ribadito che:
la disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a «promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici…» ( art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perché è a livello collegiale che i docenti «elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento»( art. 38, comma 5);
gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell’attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all’orario e per quel che qui rileva, dagli artt. 41 CCNL 4.8.1995, 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL 24.7.2003 nonché dall’art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono «programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (art. 42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all’insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
a sua volta l’ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, da ritenersi parte integrante della disciplina contrattuale che alla stessa rinvia, all’art. 7, dopo avere dettato numerose prescrizioni, tutte finalizzate a rendere il lavoro a tempo parziale compatibile con le esigenze didattiche, prevede al comma 7 che «le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma del CCNL. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42 comma 3, lett. b) il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito»;
il provvedimento ministeriale, intervenuto a pieno titolo a disciplinare la materia perché allo stesso le parti collettive hanno rinviato per la determinazione dei criteri e delle modalità di costituzione del rapporto nonché della durata minima della prestazione, è assolutamente chiaro nel prevedere che il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito;
la pretesa della ricorrente di svolgere le attività collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l’attività di insegnamento non ha, quindi, giuridico fondamento, sia perché smentita all’evidenza dall’ordinanza, sulla base della quale la trasformazione del contratto individuale è stata domandata ed ottenuta, sia perché l’esegesi dell’art. 42 sulla quale la stessa riposa porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale, evenienza, questa, evidentemente apprezzata dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero nel dettare la disciplina del rapporto.
In conclusione i Giudici del Suprema Corte hanno fondato il rigetto dell’appello su una corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto a tempo parziale del personale docente della scuola e deciso la controversia in conformità al principio di diritto che di seguito si enuncia: « Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonché dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, 27 comma 3 lett. a) CCNL 2003, 29, comma 3, lett.a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento».

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