Atti e normativa

2 Aprile 2019

Il pre-ruolo dei docenti vale per intero Bocciata la difesa del ministero

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2 April 2019

La Corte d’appello di L’Aquila ribadisce: ”Il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero”

La Corte d’Appello di L’Aquila ha motivato così la Sentenza:

“Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell’omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.

In quest’ordine di concetti, è evidente che, se [la ricorrente] avesse sin dall’origine ottenuto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine, avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell’avanzamento di carriera (v. sentenze CGUE C- 177/2010, Rosado Santana, nonché C- 302-205/2012, Valenza, punti da 39 a 49).

“Nel caso di specie, invece, non vi sono elementi di fatto sufficienti a ritenere che la professionalità dell’appellata, sotto questo particolare punto di vista, sia inferiore alla professionalità propria del corpo insegnante a tempo indeterminato, né emergono elementi di fatto che consentano di ritenere che il curriculum lavorativo della [ricorrente] sia tale da rendere oggettivamente giustificata una disparità di trattamento nel riconoscimento dell’anzianità professionale anteriore alla stabilizzazione rispetto a quella maturata successivamente.

Pertanto, avendo l’appellata svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi del personale di ruolo, non sono ravvisabili nella fattispecie ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento nel computo dell’anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.

Ne consegue che l’art. 485, comma 1, d. lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell’incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni”.

La Corte territoriale ha inoltre censurato l’operazione ermeneutica proposta dalla difesa erariale secondo cui la decurtazione di un terzo dei servizi troverebbe giustificazione nella norma “di favore” prevista dalla l. n. 124/1999, non essendo possibile individuare la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 sulla base di quanto previsto da una legge entrata in  vigore cinque anni dopo (!).

“Non solo non può individuarsi la “ratio” ispiratrice della disposizione di cui all’art. 485 citato sulla base di una legge entrata in vigore ben cinque anni dopo, ma deve anche considerarsi come questa situazione di miglior favore sia comunque limitata ai primi 4 anni di servizio, e non si estenda agli anni successivi, in riferimento ai quali l’anzianità di servizio viene in ogni caso riconosciuta solo in parte, anche nell’ipotesi in cui il servizio sia stato prestato per l’intero anno”.

Appare sempre più evidente che le (frettolose) conclusioni cui è prevenuta la C.G.U.E.- forse anche in virtù del fatto che è arrivata alla decisione senza acquisire le conclusioni dell’avvocato generale (che andavano in senso diametralmente opposto) e senza discussione in udienza pubblica- sono state determinate da un’errata ricostruzione della normativa nazionale in tema di reclutamento del personale.

Da Dirittoscolastico.it

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