Immissioni in ruolo docenti 2022, rifiuto nomina da Call veloce: ecco le conseguenze 25 August 2022
Gli uffici scolastici regionali hanno già avviato la seconda fase della procedura denominata Call veloce, affinché gli aspiranti, che hanno avuto assegnata la provincia, possano scegliere la sede. Quali conseguenze in caso di rinuncia al ruolo da tale procedura?
Immissioni in ruolo 2022, ecco chi è assunto con la CALL VELOCE. Adesso la scelta della sede
Quesito
Un nostro lettore scrive:
Qualora dovessi rifiutare alla nomina da Call veloce quali saranno le conseguenze? Il prossimo anno potrò nuovamente partecipare a tale procedura di assunzione? Sarò cancellato dalla graduatoria di merito del concorso ordinario?
Call veloce
E’ la procedura “per chiamata”, disciplinata dal DM n. 25/2020 e che prevede l’assunzione a tempo indeterminato in provincia/regione diversa da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia, tramite la procedura ordinaria.
La Call veloce, nello specifico, riguarda gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito concorsuali, ai fini dell’assunzione in ruolo in una regione/provincia diversa rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria, nello specifico:
- in una regione diversa per gli aspiranti inclusi nelle GM;
- in una provincia o regione diversa per gli aspiranti inclusi nelle GaE (questi ultimi, infatti, possono partecipare alla procedura in una regione diversa rispetto a quella della provincia di inclusione in GaE ovvero in una provincia diversa della medesima regione in cui è ubicata la provincia di inserimento in GaE). Gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GaE in due province hanno potuto scegliere una sola regione.
Presentata la prima istanza e ottenuta la provincia di assunzione, come detto all’inizio, gli aspiranti sono adesso chiamati a scegliere la sede (ossia la scuola in cui essere assegnati), tramite la presentazione di apposita istanza.
Rinuncia
Quanto alla rinuncia alla nomina, così dispone l’articolo 5, comma 6, del succitato DM n. 25/2020:
In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
In caso di accettazione o rinuncia alla nomina, dunque, la sanzione è la decadenza dalle altre procedure di chiamata (nel caso di aspiranti inclusi in diverse graduatorie). In sostanza, per il 2022/23, non si può più partecipare alla Call veloce.
Risposta al quesito
Rispondiamo ai quesiti posti dal nostro lettore:
D1. Qualora dovessi rifiutare alla nomina da Call veloce quali saranno le conseguenze?
R1. Non potrà ottenere, per l’a.s. 2022/23, nessuna nomina tramite Call veloce.
D2. Il prossimo anno potrò nuovamente partecipare a tale procedura di assunzione?
R2. Sì, potrà partecipare. il DM succitato, infatti, in caso di rinuncia, prevede sanzioni relative al solo anno scolastico di riferimento (quella sopra riportata), come testimonia il fatto che non è disposta alcuna sanzione per gli anni successivi e che gli elenchi costituiti per l’a.s. 2022/23 perdono efficacia al termine della procedura.
D3. Sarò cancellato dalla graduatoria di merito del concorso ordinario?
R3. No, in caso di rinuncia non sarà cancellato dalle GM del concorso ordinario, trattandosi di procedure e graduatorie diverse.