27 Gennaio 2019
Mobilità territoriale e professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali
Per l’a.s. 2019/20 il posto dispari o unico è destinato alla mobilità professionale e territoriale
2. Per l’anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini stabiliti nell’O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali, possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. A tal fine dichiarano tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99) (1). Si valuta anche l’anno scolastico in corso.
3. I docenti di cui al precedente comma 2 vengono graduati in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato (ai sensi dell’art.11 co.14 della L.124/99) (1) e, a parità di anni di servizio, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale.
4. Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia. Tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali nei limiti dei posti destinati alla mobilità.
5. Successivamente, e sempre entro i termini stabiliti nell’O.M., al fine di garantire la continuità didattica, gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di cui al comma 3, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. Qualora il docente non abbia presentato richiesta di conferma, la mobilità professionale avverrà al termine delle operazioni di cui al comma 7, secondo l’ordine in graduatoria sulla base delle preferenze espresse.
6. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo
7. Al termine dell’operazione di cui al precedente comma 5, su tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati per le immissioni in ruolo) si effettua la mobilità territoriale provinciale sulla base del punteggio per i trasferimenti di cui alla tabella allegato 2 – con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda. La domanda è presentata in modalità cartacea per l’anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall’O.M.
8. A seguire, gli Uffici territoriali completano i passaggi per gli aventi titolo non destinatari della conferma nella stessa scuola di attuale servizio di cui al precedente comma 5 nelle sedi residue dopo la mobilità territoriale provinciale, fermo restando l’accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo di cui al comma 1.
9. Il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo provinciale, in possesso dei requisiti di cui al DPR 19/16 così come modificato dal DM 259/17, viene successivamente graduato in base ai titoli previsti dalla tabella di cui all’ allegato 2.
10. Eventuali posti residui al termine di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale da altra provincia e si effettuano sulla base della tabella allegato 2 mobilità territoriale e professionale. Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2019/20 è possibile chiedere solo una provincia diversa da quella di utilizzazione.
11. Per gli anni successivi 2020/2021 e 2021/2022 il 50% dei posti disponibili al termine delle operazioni di I e II fase viene sempre accantonato per le nuove assunzioni. L’eventuale posto unico o dispari è assegnato, rispettivamente, alle assunzioni in ruolo nell’a.s. 2020/2021 e alla mobilità nell’a.s.2021/2022.
12. Sia per la mobilità 2020/2021, che 2021/2022, al termine delle operazioni di I e II fase, i posti ad essa destinati sono ripartiti per la III fase rispettivamente: 30% alla mobilità professionale provinciale e 20% a quella territoriale interprovinciale nel 2020/2021; 25% e 25% per il 2021/2022. L’eventuale frazione di posto nella ripartizione di quelli destinati alla mobilità si arrotonda a favore della frazione maggiore. In caso di frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale.
Fonte dell’articolo: MIUR

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