Esiste ancora una norma, nel DPR 3 del 1957, che così recita: “L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato. Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l’impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere; dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato”. Questa norma si applica anche al personale scolastico?
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Il personale scolastico ha lobbligo di residenza nel comune della scuola?
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