In tema di esonero dal servizio per inidoneità fisica o psichica dell’insegnante, l’art. 23, c. 5, c.c.n.l. 4 agosto 1995, impone al datore di lavoro di esperire ogni tentativo per il recupero della medesima dipendente al servizio attivo, eventualmente utilizzandola, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale in mansioni differenti e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessata, anche inferiori sicché, anche in assenza dell’iniziativa della docente, non più idonea alla mansione, la P.A. non è esonerata dal percorrere le strade alternative, previste nel c.c.n.l., prima di adottare il provvedimento di dispensa.
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Inidoneità fisica o psichica del docente: le responsabilità del Dirigente prima di attivare lesonero
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