Veniva emesso un decreto del dirigente scolastico di esclusione dalle graduatorie ATA e di risoluzione del rapporto di lavoro perché il diploma di qualifica triennale rilasciato da un centro studio non era stato considerato come titolo valido e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 4, ed 8, commi 2 e 5, d.m. n. 640/2017, recante «disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020» tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto nonché l’esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento e anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione.
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Se una scuola paritaria ottiene il riconoscimento solo dopo che lo studente ha effettuato gli esami, il titolo conseguito è valido? Sentenza
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