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21 Novembre 2017

Pensioni, il Miur gioca d’anticipo

Pensioni, il Miur gioca d’anticipo

21 November 2017

Il termine per le domande potrebbe essere il 20 dicembre. Ma non è l’unica novità

L’Inps verificherà i requisiti in base al conto assicurativo

 di Nicola Mondelli 

Stanno per essere emanate con notevole anticipo le disposizioni ministeriali necessarie per consentire ad alcune migliaia di docenti e di personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compresi gli insegnanti di religione, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, di inoltrare per via telematica la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso alla pensione anticipata con effetto dal 1° settembre 2018. Potrà essere utilizzata esclusivamente la procedura web Polis «istanze online» disponibile sul sito del ministero www.istruzione.it.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continueranno invece, alla luce della bozza di circolare ministeriale, ad essere presentate esclusivamente in forma cartacea. Una forma quest’ultima da sempre consentita anche al personale in servizio all’estero.

Il numero del personale interessato ad andare in pensione si aggira, secondo una stima di Azienda Scuola, intorno alle ottantamila unità di cui un 10% per raggiunti limiti di età (66 anni e sette mesi al 31 agosto 2018). Del restante 90% un 70% sarebbe costituito da personale che potrebbe accedere al trattamento pensionistico solo a domanda perché in possesso alla data del 31 dicembre 2018 dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Dell’ulteriore 20% la parte più numerosa è quella femminile che al fini dell’accesso alla pensione potrebbe utilizzare l’istituto della opzione donna o anche quello dell’Ape social.

Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dal dicastero di Viale Trastevere, e confermate in alcune sedi sindacali, il termine fissato per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio potrebbe essere quello del 20 dicembre 2017, con un anticipo quindi di oltre un mese rispetto ai termini stabiliti negli anni precedenti.

Questo dell’anticipo non sarebbe tuttavia la sola novità sulla strada che gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e il personale educativo ed Ata dovranno percorrere qualora fossero realmente interessati a cessare dal servizio e accedere al trattamento di quiescenza dal 1° settembre 2018.

Un’altra novità potrebbe riguardare le modalità per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, accertamento che, per effetto dell’estensione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nella circolare dell’Inps n. 5 del 11/01/2017, sarebbe effettuato da parte delle sedi competenti dell’istituto di previdenza sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

Le nuove modalità per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, se saranno confermate nel decreto ministeriale e nella circolare applicativa, imporranno al personale interessato, prima di presentare domanda di cessazione dal servizio, un controllo preventivo della propria posizione contributiva mediante un confronto tra i dati contenuti nel conto assicurativo Inps, conto che dovrà essere richiesto all’istituto di previdenza direttamente o tramite un patronato, e quelli presenti nel fascicolo personale depositato negli uffici della scuola ove si presta servizio. Da controllare in particolare lo stato di attuazione di domande di riscatto, di computo o di ricongiunzione presentate.

L’eventuale anticipo del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2018 fissato per i docenti e il personale Ata non dovrebbe invece modificare quello fissato dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale per l’Area V della dirigenza(28 febbraio 2018) sottoscritto il 15 luglio 2010.

© Riproduzione riservata

Fonte dell’articolo: http://www.italiaoggi.it

 




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Commenti

ProfessioneDocente

Servizio masimo raggiunto.

ProfessioneDocente

Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione; in ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).

Rita

cosa si intende per limiti di servizio?

ProfessioneDocente

In merito alla tempistica di liquidazione del TFS, di seguito le indico in sintesi i termini di pagamento: Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o pensione per inabilità; Termine di dodici mesi in caso di: pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali, limiti di servizio e risoluzione unilaterale; Termine di 24 mesi in caso di: pensione anticipata, dimissioni volontarie senza diritto a pensione.

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