8 Settembre 2019
Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
La formazione dei docenti neo-assunti 2019-2020
Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti neo-assunti ha subito un profondo cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. Il percorso si è meglio articolato nelle sue diverse fasi di: incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line, connessione con il periodo di prova.
Determinante è risultato il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono le azioni che i neo-assunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica. Molto positiva si è rivelata la possibilità del visiting (cioè di sostituire parte dei laboratori in presenza, con la visita “guidata” ad istituzioni scolastiche innovative).
Queste motivazioni hanno suggerito di confermare anche per l’anno scolastico 2019-2020 le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neo-assunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole. Viene confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line. Viene confermata la possibilità del visiting a scuole innovative, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.
Questa limitazione appare opportuna per mantenere a questa metodologia formativa il carattere sperimentale che la caratterizza e per acquisire ulteriori elementi di valutazione anche in considerazione di un’eventuale estensione ai docenti di ruolo già in servizio. Infine, per l’organizzazione dei laboratori formativi vengono suggeriti alcuni temi prioritari, salvaguardando comunque la flessibilità delle metodologie e dei tempi.
Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione
Si conferma quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 850/2015. Sono in particolare tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
Inoltre, si ricorda che i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.
Fonte: MIUR

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