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1 Dicembre 2022

Permanenza in servizio fino a 71 anni per la pensione di vecchiaia contributiva

Permanenza in servizio fino a 71 anni per la pensione di vecchiaia contributiva

1 December 2022

Perchè per i contributivi puri ci sono più possibilità di ottenere il trattenimento in servizio e in quali casi?

Il dipendente pubblico può essere collocato a riposo d’ufficio solo se, al compimento dei 67 anni ha raggiunto il diritto alla pensione. In caso contrario, e a patto che raggiunga tale diritto entro il compimento dei 71 anni di età, deve essere accolta la sua domanda di trattenimento in servizio. Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che chiede:

In un vostro articolo si legge: ” per chi ricade nel contributivo puro sono richiesti almeno 5 anni di contributi e almeno71 anni di età per accedere alla pensione di vecchiaia…… l’amministrazione DEVE concedere il trattenimento in servizio per permettere di raggiungere il requisito anagrafico necessario per l’accesso alla pensione (71 anni)..Qual è il riferimento normativo ?
Ho pochissimi anni di servizio e sono prossima a compiere 67 anni..Vorrei i restare ancora in servizio

Trattenimento in servizio fino a 71 anni

Il dipendente pubblico collocato a riposo deve essere messo nella condizione di poter accedere alla pensione, sia essa anticipata che di vecchiaia. Se al compimento dei 67 anni il dipendente non ha raggiunto i 20 anni di contributi per poter accedere alla pensione di vecchiaia può chiedere il trattenimento in servizio a patto che entro il compimento dei 71 anni raggiunga il requisito contributivo che glielo permetta.

Un caso a parte è rappresentato dai dipendenti pubblici che non hanno anzianità contributiva versata prima del 1996, perchè in quel caso i pensionamenti di vecchiaia sono due: uno a 67 anni in base a determinati requisiti, e uno a 71 anni che ne richiede altri.

Per pensionarsi a 67 anni chi non ha contributi versati prima del 1996 ha bisogno, oltre che dei 67 anni di età e dei 20 anni di contributi anche che l’importo dell’assegno che andrà a prendere sia pari a 1,5 volte l’assegno sociale INPS (che con la rivalutazione porta la pensione da prendere a 753 euro mensili circa). Se il dipendente in questione non riesce a soddisfare questo requisito può chiedere il trattenimento in servizio fino a 71 anni, quando la pensione non richiede alcun importo minimo dell’assegno.

A chiarirlo la circolare numero 2 del 2015 della Funzione Pubblica che spiega :”Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011). Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l’amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l’amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima.”.

Per chi ha contributi versati a partire dal 1996, quindi, le possibilità di pensionamento sono 2, una a 67 e una a 71 anni. Se non si possiedono i requisiti anagrafici e contributi per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni, l’amministrazione deve accettare la domanda di trattenimento in servizio per permettere al dipendente di accedere alla pensione a 71 anni.

E l’orientamento di trattenere in servizio coloro che, pur in assenza dei 20 anni di contributi, potrebbero accedere alla pensione a 71 anni con la misura di vecchiaia contributiva è previsto anche da una sentenza del TAR del Lazio, la numero 1946 del 14 febbraio 2019.

Ma attenzione, questo tipo di trattenimento in servizio è applicabile solo a chi non ha nessun contributo versato prima del 1 gennaio 1996. E va, in ogni caso, presentato alla scuola entro i termini previsti annualmente per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio (per i trattenimenti in servizio al 1 settembre 2023, la domanda andava presentata, quindi, entro il 21 ottobre 2022).

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