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23 Agosto 2022

Permessi 104 validi anche per le unioni civili. Le nostre FAQ

Permessi 104 validi anche per le unioni civili. Le nostre FAQ

23 August 2022

La circolare n. 36 del 7 marzo 2022 dell’INPS ha fornito chiarimenti utili, applicabili anche al personale scolastico (soggetto alla disciplina privatistica del diritto del lavoro), in merito al riconoscimento dei permessi previsti dalla L. 104 del 1992. In particolare il diritto viene ricompreso per chi è unito civilmente. Le FAQ a cura della nostra redazione.

In cosa consiste il permesso legge 104?

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Già non era previsto il diritto per le persone unite civilmente?

Alla luce di quanto disposto dalla legge n. 76/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, nella circolare n. 38/2017, è stato specificato che i permessi in argomento possono essere fruiti anche:

  • dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

Adesso, quindi, chi è unito civilmente può assistere solo l’altra parte dell’unione civile o anche i parenti di quest’ultima?

Allo scopo di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Ne deriva che il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

E i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione?

Si. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

Circolare numero 36_del_07-03-2022

Scarica il messaggio INPS

DECRETO LEGISLATIVO

Unioni civili: riconosciuti i permessi 104 e il congedo straordinario. Circolare e Messaggio INPS, Decreto

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