29 Ottobre 2019
Precari triennalisti delle private, Italia sotto procedura di infrazione

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2 April 2019
L’ostacolo al pieno riconoscimento è europeo
CArlo Forte
L’Unione europea sbarra la strada ai docenti precari delle scuole paritarie. Uno dei motivi per cui il servizio di insegnamento nelle paritarie non è stato riconosciuto ai fini della partecipazione del concorso straordinario, di cui al dl Salvaprecari, è proprio quello di tamponare il rischio incombente di ingenerare un nuovo contenzioso seriale da abuso di reiterazione di contratti a termine. Abuso che riguarda solo i docenti precari delle scuole statali. E che deriva dalla pendenza di una nuova procedura di infrazione proprio su questa questione. Di qui la necessità di intervenire tempestivamente per sanare la questione, riservando ai precari triennalisti statali i 24 mila posti da destinare alle assunzioni che, se condivisi con i circa 20 mila docenti delle scuole paritarie, potrebbero non essere sufficienti per scongiurare le sanzioni dell’Unione europea.
Il 25 luglio scorso, infatti, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia sollecitando il nostro paese a prevenire l’abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico (decisione n. 20144231 del 25.07.2019). La questione riguarda la scuola statale in riferimento alla sola reiterazione oltre i 36 mesi delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e per il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari. E va affrontata tempestivamente, da una parte per evitare sanzioni da parte dell’Europa e dall’altra parte per evitare di dare nuovo slancio ai ricorsi in materia.
Negli ultimi anni, infatti, l’abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi è stato oggetto di un contenzioso seriale che è stato già definito dalle magistrature superiori, compresa la Corte di giustizia europea. La Cassazione il 7 novembre del 2016, con le sentenze 22252,22253,22254 e 22257, aveva dichiarato che la reiterazione dei contratti prevista dal nostro ordinamento era da considerarsi legittima.
La Suprema corte aveva ricostruito tutto l’iter legislativo in materia di assunzioni a tempo determinato nella scuola. E aveva recepito la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale, confermando il proprio orientamento sul divieto di stabilizzazione automatica dei precari della scuola. In più, aveva spiegato in quali casi fosse dovuto il risarcimento del danno da abuso di contratti a termine, fissando l’entità del relativo importo da un minimo di 2,5 mensilità di retribuzione a un massimo di 12, fatte salve le maggiorazioni da 10 a 14 mensilità per i precari che vantassero un’anzianità di servizio superiore, rispettivamente, ai 10 e ai 20 anni di servizio.
In ogni caso, sempre secondo la Suprema corte, sono da considerarsi legittime anche le reiterazioni dei contratti di supplenza su posti e cattedre di organico di diritto se effettuate prima del 10 luglio 2001. Termine previsto dall’articolo 2 della direttiva della comunità europea 1999/70/CE per l’adozione da parte degli stati membri delle misure per conformarsi alle disposizioni in essa contenute per porre fine all’abuso di contratti a termine. Nondimeno, anche in presenza di abuso di contratti a termine, se nel frattempo gli interessati fossero stati assunti a tempo indeterminato, la stabilizzazione avrebbe cancellato definitivamente il diritto al risarcimento del danno. Di qui la necessità di procedere celermente alle assunzioni a tempo indeterminato dei precari triennalisti statali. Perché la questione pendente davanti alla Commissione riguarda solo questa tipologia di insegnanti e non quelli delle scuole private paritarie.

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