Le norme disciplinari attuali prevedono una serie di reati cui corrisponde una scala graduata di sanzioni
Relativamente alle sanzioni che comportano il licenziamento (destituzione), il Testo Unico che ha attraversato i decenni senza essere scalfito nemmeno dal contratto del personale scolastico, prevede tuttora all’articolo 498 la destituzione determinata da questi reati:
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Si può ritenere che i reati di molestie e abusi sessuali, nonché di violenza fisica e psichica sui minori (si pensi ai bambini della scuola dell’infanzia) rientrino soprattutto tra quelli individuati dalle lettere a) ed f) quando, in particolare, sono di indubbia gravità.
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