CONCORSI

31 Luglio 2019

Reclutamento: persiste la carenza di concorsi a cadenza regolare

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2 April 2019

Troppe incertezze sulle immissioni in ruolo

di Carlo Forte

La sentenza della Corte costituzionale 187/2016 era intervenuta a seguito di una questione pregiudiziale posta dalla stessa Consulta davanti alla Corte di giustizia europea per effetto di alcuni ricorsi presentati da docenti precari davanti alla magistratura di merito. Il ragionamento seguito da questi ultimi attori era stato il seguente. Se è vero che l’Italia ha stipulato accordi e trattati di diritto comunitario che entrano «a pettine» nella nostra Costituzione, le norme italiane che violano le norme comunitarie sono anche anticostituzionali. E dunque, la Corte costituzionale ha il dovere di cancellarle. La Consulta, dal canto suo, aveva ritenuto che la questione non fosse manifestamente infondata, ma si era astenuta dal rispondere subito, ritenendo opportuno investire della questione il giudice che si occupa di queste specifiche questioni: la Corte di giustizia europea. E i giudici di Bruxelles con una sentenza depositata il 26 novembre 2014 (C-22/13) avevano risposto con un lungo e articolato provvedimento.

La parte che assume rilievo, però è il dispositivo, con il quale i giudici europei avevano dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la legge italiana che « autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche» si legge nel provvedimento « in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine». E al tempo stesso avevano affermato che è illegittima la mancata previsione di un indennizzo in favore dei precari che venissero assunti con contratto a termine sui posti vacanti e disponibili, nelle more dell’indizione dei concorsi. Perché tale prassi non poggia su ragioni obiettive, ma sulla mera inerzia del legislatore italiano. E sulla base del responso dei giudici di Bruxelles la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la legge 124/99, nella parte in cui consentiva la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi, limitatamente alle supplenze su posti vacanti e disponibili.

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