22 Ottobre 2019
Scioperi nella scuola con preavviso Ecco la riforma che vuole il Garante

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2 April 2019
Obiettivo: limitare i disservizi provocati dalle piccole sigle
di Carlo Forte e Alessandra Ricciardi
Più vincoli all’esercizio del diritto di sciopero nella scuola. Li ha chiesti la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con una nota, che ItaliaOggi ha letto, inviata all’Aran, l’agenzia governativa per la contrattazione nel pubblico impiego, e ai sindacati (12306/scl). Il confronto all’Aran con le organizzazioni sindacali ha avuto inizio martedì scorso. E la prossima riunione è stata fissata per il 5 novembre prossimo.
La materia da regolare riguarda le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. Allo stato attuale la discussione è incentrata sulla proposta dell’Aran di introdurre una clausola negoziale per imporre ai docenti di manifestare in anticipo la propria volontà di aderire o non aderire allo sciopero o di non esprimersi affatto. Così da dare la possibilità ai dirigenti scolastici di avvertire i genitori degli alunni della impossibilità di assicurare il servizio nelle classi in cui gli insegnanti non sarebbero presenti il giorno previsto per le agitazioni. La proposta sarebbe finalizzata a recepire l’avviso della commissione di garanzia presieduta da Giuseppe Santoro Passarelli. Che ha chiesto, tra le altre cose, di procedere al rafforzamento degli obblighi di informazione all’utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici. E di definirne i profili di responsabilità. Nella nota informativa, peraltro, i dirigenti scolastici dovrebbero avere anche l’obbligo di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che abbiano proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza e ai dati relativi alle adesione registrate nel corso delle ultime agitazioni proclamate dalla medesime sigle.
La necessità di rivedere l’accordo è scaturita, come evidenzia la nota del Garante inviata all’Agenzia per la contrattazione presieduta da Antonio Naddeo, dalla frequenza con la quale i sindacati a basso tasso di rappresentatività proclamano gli scioperi. Che mettono in allarme i genitori e, talvolta, li inducono a non mandare i figli a scuola. Salvo poi constatare che le adesioni allo sciopero siano state assolutamente trascurabili e che, quindi, le lezioni si sarebbero tenute regolarmente. È questa la ratio della richiesta di indicare nell’informazione alle famiglie la serie storica delle adesioni. In modo tale da consentire ai genitori di valutare l’esiguità del rischio.
La prassi delle grandi sigle sindacali, infatti, da qualche anno a questa parte, è quella di limitare al minimo indispensabile la proclamazione di scioperi. E soprattutto di procedere unitariamente. È solo in queste occasioni, infatti, che si verifica una riduzione sensibile del servizio. Con percentuali di adesione che superano anche il 50% degli addetti. Negli altri casi, infatti, la percentuale di adesione rimane sempre su livelli assolutamente trascurabili.
Resta il fatto, però, che la materia dei servizi essenziali in caso di sciopero non è più stata fatta oggetto di regolazione al tavolo negoziale da circa vent’anni. Il ritardo è dovuto in parte anche al fatto che le parti si erano accordate per provvedere in occasione dell’ultima tornata negoziale. Che ha portato alla sottoscrizione del contratto di comparto il 19 aprile 2018, concentrato prevalentemente sugli aspetti economici. Tant’è che la parte normativa è rimasta praticamente intatta, salvo alcune modifiche. E non è stata incorporata nell’atto se non per il termine di un mero rinvio contenuto nell’articolo 1, comma 10, del nuovo contratto. Il quale si limita a stabilire che: «Per quanto non espressamente previsto dal presente Ccnl», recita la clausola negoziale, «continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei Ccnl dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del dlgs n. 165/2001».
Ciò ha indotto la commissione di garanzia a sollecitare l’avvio delle trattative su questa materia, minacciando di provvedere autonomamente alla regolazione del diritto di sciopero, così come previsto dall’articolo 13, lettera a) della legge 146 del 1990: «In caso di mancato raggiungimento di un accordo che assicuri il giusto contemperamento tra diritto di sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente tutelati in tempi ragionevolmente brevi, e comunque entro il 31 dicembre 2019». Sempre secondo l’avviso della commissione, il nuovo contratto dovrà estendere alla scuola le parti comuni della preintesa del 2001. E per quanto concerne la scuola, dovrà prevedere l’ampliamento delle prestazioni indispensabili per determinate figure professionali.
La previsione è generale ed astratta, ma il riferimento, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, è al personale docente. In più dovrà prevedere l’introduzione di periodi d franchigia coincidenti con i giorni di immediata ripresa delle attività didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e pasquali). Infine l’accordo dovrà prevedere il rafforzamento degli obblighi di informazione all’utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, i relativi profili di responsabilità, e l’eventuale previsione di un obbligo per lo stesso di indicare la serie storica delle adesioni agli scioperi precedenti della sigla che abbia indetto lo sciopero.

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