31 Maggio 2018
Servizio scuole paritarie: limiti ed esclusioni nella valutazione ai fini dalle operazioni di mobilità
Nota di chiarimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
La presente nota vale come atto ricognitivo e risposta collettiva a tutte le lagnanze proposte nella menzionata problematica.
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che le ordinanze sulla mobilità presentano dei limiti per il riconoscimento del punteggio del servizio nelle scuole paritarie ai fini della mobilità. Peraltro ogni redazione della domanda di mobilità priva di nota di non acquiescenza, in relazione alla valutabilità dei servizi in discorso, e formulata in modo tale da trarre in inganno l’ Amministrazione valutante può determinare le
conseguenze di cui al T.U. 445/2000.
Nel presente anno si effettua riferimento, nello specifico, all’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 208 del 9 marzo 2018, che disciplinano rispettivamente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019 e la mobilità per gli insegnanti di religione cattolica. Le ordinanze determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola e sono applicative dello stesso. Secondo quanto stabilito dalle citate
Ordinanze Ministeriali, redatte sulla base della completa normativa di settore, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriere, e quindi detti periodi di servizio non sono valutabili nella domanda di mobilità professionale.
Sono valutabili solamente:
1) gli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo
status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solamente fino al 31 agosto
2008;
2) gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale;
3) gli anni svolti nelle scuole secondarie pareggiate.
Si evidenzia altresì che, indipendentemente dalle disparate e contrastanti pronunce dei giudici di primo grado sulla problematica, la costante giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, ad oggi, afferma che tale limite nel riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità NON determina una violazione dei principi normativi e comunitari ( si veda, per tutte, la Sentenza Corte di Appello Firenze n. 375/2014).
Si evidenzia altresì che, trattandosi di questione ordinamentale, l’ Amministrazione formulerà richiesta alla competente Avvocatura dello Stato di organizzare la difesa erariale, se necessario, su tre gradi di giudizio.
Fonte dell’articolo: USR Toscana

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