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28 Novembre 2017

Sì alle lezioni private a scuola, ma solo a studenti di altri istituti

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28 November 2017

Sì alle lezioni private a scuola, ma solo a studenti di altri istituti

Bisogna comunicare al dirigente nomi e provenienza degli alunni

  

I genitori di un ragazzo alunno di una scuola diversa da quella in cui lavoro mi hanno chiesto di impartire lezioni private al figlio e siccome vorrei fare le cose in regola mi interesserebbe sapere cosa dice la legge al riguardo (i riferimenti normativi) e se posso svolgere tale attività direttamente nella mia scuola.

La normativa riferimento è rinvenibile principalmente nell’art. 508 del decreto legislativo 297/94. Il quale prevede che il docente possa impartire lezioni private previa comunicazione al dirigente scolastico dei nominativi e della provenienza degli alunni e a patto che non vengano impartite ad alunni frequentanti l’istituto dove l’insegnante presta servizio. I relativi compensi, vanno denunciati nella dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento dell’Irpef. Ai sensi dell’articolo 10, comma 20, del decreto del presidente della repubblica 633/72, le lezioni private sono esenti dal pagamento dell’Iva. Non è necessario, dunque, rilasciare la ricevuta fiscale, ma la mera ricevuta, che sarà utile anche come promemoria per la dichiarazione dei redditi. Quanto alla possibilità di svolgere attività «intra moenia» essa è espressamente prevista dall’articolo 32 del contratto di lavoro che così dispone: «I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità».

Ricostruzione di carriera, valutazioni successive?

È vero che gli anni pre-rurolo che vengono valutati parzialmente nella ricostruzione di carriera vengono valutati successivamente?

La presentazione delle istanze di ricostruzione di carriera serve a chiedere il riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo ai fini della progressione economica collegata all’anzianità di servizio. I provvedimenti che vengono emessi al termine dei relativi procedimenti consentono agli interessati di ottenere il riconoscimento dei servizi pregressi al 100% per i primi 4 anni di pre-ruolo e, per i restanti anni di pre-ruolo, nell’ordine dei 2/3. Ma i 4 mesi per ogni anno di servizio pre-ruolo eccedente il 4° anno non vanno persi.

L’articolo 4, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 399/88 prevede, infatti, che al compimento del 16° anno di servizio utile ai fini giuridici ed economici per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del 18°anno per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola (e per i coordinatori amministrativi) e del 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore, l’anzianità di servizio debba essere interamente riconosciuta.

Nomina fino all’avente diritto che cosa vuol dire?

Che cosa vuol dire «nomina fino all’avente diritto»?

La cosiddetta nomina fino all’avente diritto è una particolare tipologia di contratto con termine sotto condizione. Tali contratti vengono stipulati di dirigenti scolastici con aspiranti docenti sulla base di una disposizione contenuta nell’articolo 40, comma 9, della legge 449 del 1997 (che però riguardava i supplenti assunti in attesa degli aventi diritto da immettere in ruolo) in attesa che l’ufficio provveda ad assegnare la cattedra rimasta scoperta a un docente di ruolo in utilizzazione o assegnazione provvisoria. E se tale ipotesi non dovesse verificarsi, il precario interessato rimane comunque in bilico. Perché la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto individuale di lavoro («fino a nomina dell’avente diritto») potrebbe avverarsi qualora l’ufficio scolastico o la scuola polo dovessero conferire un incarico di supplenza sulla cattedra dove sta attualmente prestando servizio. In buona sostanza, dunque, si tratta di veri e propri contratti aleatori, ai quali viene apposta una condizione che ne vincola l’effettività al mancato avveramento di una condizione. Condizione che potrebbe anche non avverarsi. Nel senso che la cattedra così assegnata potrebbe rimanere libera per carenza di aspiranti. E in questo caso il docente precario così assunto avrebbe comunque diritto di prestare servizio anche fino al termine dell’anno scolastico.

Neve, recupero dei giorni di chiusura

Si discute tra colleghi sul problema dell’eventuale recupero dei giorni di chiusura della scuola per neve, chiusura disposta dal sindaco in forza della necessità di raggiungere i 200 giorni di lezione necessari alla validità dell’anno scolastico. Come comportarsi?

In via preliminare va chiarito che tutti gli obblighi incontrano il limite della impossibilità della prestazione. Tale principio, sintetizzato nel famoso brocardo: «Nemo tenetur ad impossibilia» (nessuno è tenuto a fare cose impossibili) trova applicazione nel nostro ordinamento in primo luogo per il tramite dell’articolo 1256 del codice civile, che libera il debitore dalla prestazione se questa diventa impossibile. Principio ribadito anche in una nota dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo che, in merito alle assenze dovute alla chiusura delle scuole per neve, nel 2005 (prot. 1700) ha fatto presente quanto segue: «Per quanto riguarda la questione dell’obbligo o meno al recupero delle giornate di lavoro non prestate, lo scrivente ritiene che in caso di blocco totale delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche detto obbligo non esista, avuto riguardo alle cause di forza maggiore non imputabili al personale».

Fonte dell’articolo: ItaliaOggi

 




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