Supplenti ATA fuori regione, è giusto non dare almeno 12 ore di tempo per la presa di servizio? 7 November 2023
Quanto tempo a disposizione devono avere i supplenti dalla convocazione via mail alla presa di servizio? Il problema diventa grosso se l’aspirante si ritrova lontano, spesso fuori regione, dalla sede di servizio. Comune è il caso dell’aspirante del Sud in graduatoria al Nord, dove solitamente c’è più possibilità di lavorare.
Un lettore chiede:
Ho ricevuto una convocazione per una supplenza breve (non 1 giorno solo, ma più giorni), come Collaboratore Scolastico. Dovevo prendere servizio in data odierna 6.11.23, cosa impossibile perché abito fuori regione, è giusto non darmi un lasso di tempo di almeno 12 ore, per fare la presa di servizio? Aspetto una vostra delucidazione
La domanda è l’occasione per ricordare agli aspiranti che l’istanza si fa valutando tanti parametri, primo fra tutti l’effettiva disponibilità di lavorare se si viene chiamati. Quindi bene scegliere la provincia ritenuta più conveniente per le possibilità di lavoro che potrebbe offrire, ma bisogna valutare se poi in caso di convocazione la partenza e tutto il resto sia effettivamente fattibile. Ciò intende essere un consiglio anche in vista del nuovo aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia nel 2024. ATA, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale diventa requisito di accesso per le graduatorie terza fascia
Ma cosa dice la normativa?
Le scuole non sono tenute a dare un tot di ore di tempo all’aspirante per raggiungere la sede di servizio se si tratta di supplenze sotto i 30 giorni. Così il Dm 50/2021:
… tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Si può differire la presa di servizio?
L’art. 9 del DPR 3/1957 prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Inoltre la circolare Miur 37856 del 28 agosto 2018 specifica che “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo
indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…)“.
La presa di servizio si può pertanto differire ma solo per giustificato motivo.
Sanzioni ATA terza fascia
Il Dm 430/2000 per le graduatorie di circolo e di istituto prevede le seguenti sanzioni:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/supplenti-ata-fuori-regione-e-giusto-non-dare-almeno-12-ore-di-tempo-per-la-presa-di-servizio/, ATA,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/ata/feed/, redazione,