Supplenze 2022 da GPS: assegnato in un comune non scelto nelle preferenze, com’è possibile? 5 September 2022
Supplenze anno scolastico 2022/23: numerose province hanno già fatto girare per la prima volta l’algoritmo e assegnati gli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2023 in base alle disponibilità presenti e alle preferenze espresse dagli aspiranti di GaE e GPS che hanno presentato domanda entro il 16 agosto 2022.
L’algoritmo ha funzionato bene?
Non sta a noi dirlo. Chi è sul campo: Dirigenti degli Uffici Scolastici, docenti, sindacalisti, Dirigenti Scolastici può inviare a [email protected] le proprie osservazioni.
Perchè sono stato assegnato in un comune che non ho scelto tra le preferenze?
E’ la domanda posta da un nostro lettore
“è possibile essere assegnati in una SS2 su comune diverso da quello espresso in preferenza?
ho inserito solo 25 preferenze unicamente su spezzone max 12 ore su comune X e senza chiedere completamenti.
alla presa di servizio risulta invece che mi hanno assegnato in due sedi diverse della stessa scuola: 4 ore su sede del comune X scelto da me, e altre 5 in comune Y (distanza 40-50km). volevo sapere se ciò è lecito, essendo impossibilitata scatterebbe la rinuncia. grazie mille.”
La risposta: è lecito.
Avevamo avvertito di questa possibilità i nostri lettori con un articolo pubblicato lo scorso 10 agosto, durante la fase di compilazione della domanda
in cui avvertivamo “l’organico degli istituti comprensivi con più plessi e degli istituti di istruzione superiore con più indirizzi, che prima della riforma (legge Buona Scuola) avevano ciascuno un proprio codice, è stato unificato, per cui l’istituzione scolastica interessata ha un solo codice meccanografico. Essendo l’organico unificato, i docenti assegnati ad uno dei predetti istituti non può scegliere il plesso ma l’istituzione scolastica autonoma.
Quindi, cosa è capitato al nostro collega?
In questo caso non si ravvisa un errore dell’algoritmo. Nella fase di compilazione della domanda bisognava fare un’attenta riflessione sulle PREFERENZE.
Lui ha scelto il codice della scuola secondaria di secondo grado, ubicata in un comune.
Ma quella scuola ha sedi anche in altri comuni. E’ sempre la stessa scuola, lo stesso codice meccanografico.
Quindi, nell’indicare le preferenze, bisognava tenere conto anche di questa circostanza.
La nomina è corretta e l’eventuale rinuncia – come ben sa il collega – comporterebbe la sanzione prevista dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022
I docenti nominati possono inviare esplicita rinuncia al conferimento dell’incarico a tempo determinato entro il termine indicato dall’Ufficio Scolastico oppure decadere dalla nomina con la mancata presa di servizio.
In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
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