COMUNICATI

15 Novembre 2021

Supplenze da graduatorie di istituto: quando e come può avvenire il completamento orario (docenti e ATA)

Il supplente in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario.

Modalità e criteri

Tale completamento può avvenire:

esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero (non è quindi possibile completare il proprio orario di servizio in due diverse province);Docenti: fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria) Personale ATA: fino a 36 ore.anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso, per il personale docente, l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno;con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente, per il personale docente, per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (in entrambi i gradi di scuola l’orario settimanale è di 18 ore), non è assolutamente possibile completare l’orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell’infanzie e scuola primaria; personale ATA: solo per il medesimo profilo;Personale docente: anche tra posto comune e di sostegno;Personale docente: anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuola paritaria e viceversa) o le 36 ore per il personale ATA;per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;Personale docente: con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni (salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale), tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola. Personale ATA: nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità

Nota bene

Non è mai possibile un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) come personale docente e personale ATA.

Orario massimo settimanale
Il completamento orario, per il docente che abbia una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, è possibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo:

25 ore scuola infanzia;24 ore scuola primaria;18 ore scuola di I e II grado.

Per il personale ATA sono 36 ore.

Superare l’orario obbligatorio tra scuola statale e scuola paritaria

Personale docente: Non è possibile.

Secondo l’O.M. 60/2020 il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

Pertanto, tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica (non è per esempio possibile per un docente della secondaria avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore in quella privata).

Personale ATA: Non è possibile

DM 430/2000 art. 4 (stesso criterio del personale docente).

Pertanto, il limite delle 36 ore settimanali deve essere rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica.

Personale docente e ATA: completamento fra ordini di scuola diversi e fra profili diversi

Completamento orario tra ordini di scuola diversi

Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (es. 12 ore di A022 e 6 ore di A011).

Pertanto, è possibile, con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.

Di contro, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.

Completamento orario tra materia e sostegno

È possibile.

Il completamento orario tra materia e sostegno è possibile quando si tratta dello stesso ordine di scuola (es. 12 ore di lettere e 6 ore di sostegno di I grado).

Se si tratta di ordini di scuola/gradi diversi, è possibile solo tra I e II grado (es. 12 ore di materia I grado e 6 ore sostegno II grado).

ATA: completamento fra profili diversi

Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo (es. non è possibile avere 18 ore coma assistente amministrativo e 18 ore come collaboratore scolastico contemporaneamente).

Docenti e ATA: Limite di scuole o di comuni

Docenti: Il limite è di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Quest’ultimo è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km).

È utile precisare che negli anni il limite delle tre scuole in due comuni è stato spesso derogato dalle contrattazioni decentrate regionali o direttamente dagli USR/ATP.

A mo’ di esempio, l’USR Umbria ha più volte precisato che è possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

È quindi utile che il docente faccia riferimento all’ATP della propria provincia.

Personale ATA: il completamento può avvenire nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Docenti: unicità di insegnamento

Il completamento orario può infatti avvenire salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Non sarà quindi possibile completare nel caso ad esempio di posti di sostegno con rapporto 1/1 (che non possono quindi essere “spezzati”) oppure quando il completamento significherebbe “spezzare” un posto o una cattedra relative ad una materia che può essere insegnata da un solo docente (non è infatti possibile che una materia, ad esempio Storia, sia insegnata nella stessa classe da due docenti).

Completamento orario tra due province

Non è mai possibile il completamento orario tra due province. Ciò vale sia per il personale docente che ATA.

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Commenti

Istruzione.news

L'art. 12 dell’O.M. 60 del 10 luglio rimarca il diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento di quello obbligatorio d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Alla luce di quanto su esposto va chiaramente affermato che l’insegnamento non può avvenire nelle stesse ore, quindi sta ai dirigenti degli istituti coinvolti, trovare una mediazione affinché il docente in servizio su spezzone possa completare l’orario di cattedra. Sostanzialmente il docente ha diritto ad essere riconvocato nel momento in cui ulteriori disponibilità si presentassero in modo da consentirgli il raggiungimento dell’orario completo.(25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado).

cira

Salve, La presente per chiedere un'informazione. Se un docente, per completamento orario, "spezza" una supplenza di 18 ore, le ore rimanenti devono essere ricoperte da una nuova convocazione o si scorre la stessa graduatoria in cui si trova anche il docente che ha spezzato la supplenza?

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