Diventare docenti

23 Settembre 2022

Supplenze: se il docente rinuncia, la cattedra va assegnata per scorrimento. Così anche in presenza, ma con una differenza che l’algoritmo dimentica

Supplenze: se il docente rinuncia, la cattedra va assegnata per scorrimento. Così anche in presenza, ma con una differenza che l’algoritmo dimentica

23 September 2022

Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: non si placano le proteste per il famoso algoritmo che ha scontentato numerosi aspiranti ad una cattedra al 31 agosto e 30 giugno 2023, tra cui docenti che negli anni precedenti avevano lavorato con una certa continuità e che dunque facevano affidamento su un sistema consolidato. Ma i bollettini delle nomine hanno consegnato degli esiti di cui, seppure corretti dal punto di vista normativo, gli aspiranti stentano a capire la logica.

Di conseguenza numerosi Uffici Scolastici hanno pubblicato delle risposte comuni alle varie istanze presentate dagli aspiranti, sia per spiegare il meccanismo di elaborazione dell’attribuzione delle supplenze, sia come risposta alle diffide ricevute.

Ne abbiamo pubblicate tante, anche perchè sono importanti per dare spiegazioni a chi chiede perchè a ricevere la nomina sono colleghi con un punteggio inferiori o addirittura privi di titolo di specializzazione sostegno a fronte di prima fascia GPS ancora non scorsa completamente.

Una puntualizzazione arriva anche dall’Ufficio Scolastico di Crotone, che scrive

“Si precisa che, in applicazione dell’art. 12, c. 10, O.M. 112/22, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,

sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”

Tale principio, peraltro, non innova rispetto alla modalità di conferimento delle supplenze precedentemente adottata (con individuazione “in presenza”): anche con le suddette modalità, infatti, in seconda convocazione (a seguito di rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità a qualsiasi titolo sopravvenuta) gli aspiranti che, nella prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili quando erano stati raggiunti in graduatoria nella loro posizione, non potevano partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze; l’ufficio operava per un diritto al completamento esclusivamente nei confronti di coloro che nella prima convocazione, in mancanza di posti interi, avevano accettato uno spezzone”.

Nulla da eccepire dal punto di vista normativo.

Ma una riflessione si impone e ci auguriamo che a farla saranno anche i sindacati in vista delle nomine del prossimo anno scolastico.

Prima riflessione: i turni di nomina

Se il turno di nomina fosse uno solo e il secondo destinato alle supplenze residue dalle rinunce e ad eventuali poche, nuove disponibilità, allora vivremmo nel mondo pensato dall’Ordinanza citata.

Ma se i turni di nomina sono fino a quattro (questo almeno il numero che contiamo ad oggi 23 settembre in alcuni Uffici Scolastici), qual è il principio su cui ci si sta basando?

In questo modo i docenti partecipano a disponibilità parziali, a quelle presenti nel loro turno di nomina, scelte in base a non precisate regole. Quindi i docenti hanno presentato la domanda ipotizzando le massime disponibilità possibili, l’ufficio Scolastico scagliona in turni di nomina che in un attimo fanno diventare rinunciatario il docente. Salvo poi scoprire che la cattedra indicata è disponibile al turno successivo di nomina.

Una situazione risolvibile se al primo turno di nomina si partecipa con il numero massimo delle cattedre disponibili, si riduce al minimo la possibilità di nuove cattedre disponibili e si lavora solo sulle – inevitabili – rinunce.

Seconda riflessione: le rinunce

Parliamo delle rinunce. L’ufficio Scolastico scrive: anche nelle convocazioni in presenza la cattedra assegnate su delega non potevano “ritornare” a colleghi che non avevano accettato il posto o lo spezzone in presenza di posti interi.

Vero, ma statisticamente il numero è paragonabile?

O avveniva molto più di frequente che il collega fosse presente alle convocazioni e rinunciava subito per cui  le disponibilità non si perdevano oppure sceglieva uno spezzone  – magari più conveniente perchè sotto casa – invece di un posto intero, mentre nella domanda online non ci si “brucia” con la scelta dello spezzone alla prima preferenza.

Una gran confusione, certo, lo ricordiamo e non potremo dimenticare le scene in cui i Carabinieri venivano chiamati per rimettere ordine. Ma al di là di singole situazioni, il sistema era rodato.

Ma – ripetiamo – non è la convocazione in presenza a rendere perfetto il sistema. E’ il sistema ad essere tarato male. Prova ne è che le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo vengono svolte solo on line, in un unico turno, ormai da anni e non ci sono queste contestazioni (errori sì, qualcuno, ma la macchina non è mai perfetta).

Terza riflessione: le GPS corrette

Il Ministero quest’anno ha anticipato al 31 maggio la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle GPS. Ci saremmo aspettati elenchi perfetti almeno per quanto riguarda il titolo di accesso e per molte settimane abbiamo difeso questa linea, ma a fronte di continue correzioni anche le nostre certezze vacillano.

In attesa delle regole per il prossimo anno scolastico….

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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