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3 Ottobre 2018

Trasferimenti, il governo punta a limitarli

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9 January 2019

La previsione nella nota di aggiornamento al def in vista DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in vigore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997 e successive modificazioni e all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni, che fissano rispettivamente tempi e modalità per la liquidazione del trattamento di fine servizio – Tfs (indennità di buonuscita per il personale della scuola) ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Tempi e modalità di gran lunga sfavorevoli rispetto a quanto avviene nel privato, dice in sostanza un’ordinanza del tribunale di Roma, sezione lavoro, datata 12 aprile 2018, e di cui si è avuto notizia in questi giorni. Dilazione dei tempi: 24 mesi dalla cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o anticipate; 12 mesi dalla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per collocamento a riposo d’ufficio; entro tré mesi nei casi di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio o per decesso.

Rateizzazione dell’indennità: in unico importo se l’ammontare complessivo al lordo delle ritenute fiscali risulterà essere pari o inferiore a 50 mila euro; in due importi annuali se l’ammontare risulterà superiore a 50 mila ma inferiore a 100 mila euro; in tré importi annuali se superiore a 100 mila euro. A sostenerle che non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità delle predette norme è stato, come si diceva, il giudice del tribunale di Roma che ha disposto la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di una causa civile in corso relativa alla richiesta di un ex dipendente ministeriale di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine servizio senza le dilazioni e/o le rateizzazioni previste dalle predette norme.

Ad avviso del giudice, sono norme che sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Se è pur vero, è il ragionamento, che una corresponsione dilazionata e rateizzata del Tfs ai dipendenti pubblici, con specifico riferimento alla gravita della situazione economica in un determinato periodo di crisi (come era quello nel corso del quale le predette norme sono entrata in vigore, ndr), può essere disposta in via congiunturale e programmatica, comunque temporanea, se è invece disposta in via permanente e definitiva diventa una violazione dei principi di adeguatezza e sufficienza della retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione e del principio di parità del trattamento di cui all’articolo 3 della Carta. con riferimento a quanto avviene nel rapporto di lavoro privato.

L’iniziativa del tribunale di Roma si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative in atto sia giudiziarie che sindacali — le prime dinanzi ai tribunali di Milano, Genova e Ancona, le seconde sostenute dalla Cisl-fp ( non si è a conoscenza di iniziative in tal senso da parte di altre organizzazioni sindacali). Le iniziative in campo sembrano avere l’obiettivo primario di creare le condizioni per un specifico intervento legislativo, senza peraltro escludere di chiedere ai giudici di sollevare un giudizio di legittimità costituzionale delle norme elencate in premessa, norme che violerebbero soprattutto il principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.

Al momento dato – tenuto anche conto che la Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 7 ( quello riguardante la rateizzazione, ndr), sollevata dai Òàã per l’Umbria e la Calabria — solo un nuovo intervento del legislatore, se pesantemente supportato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sia del comparto scuola che di quello ministeriale, unitamente ad una mobil itazione degli interessati presenti e futuri, potrebbe trovare in Parlamento gli appoggi necessari per ottenere quantomeno un’attenuazione delle pesanti limitazioni oggi in vigore.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



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